La circolare del 5 Marzo |
In particolare si rendono note le disposizione per l'accesso all'ippodromo delle seguenti figure professionali:
Nella giornata di corse possono avere accesso all'impianto ippico le seguenti figure professionali:3.2
Nella giornata di corse possono avere accesso all’impianto ippico le seguenti figure professionali:
a) Dipendenti della società di corse operanti negli ippodromi incluso il personale incaricato per lo svolgimento della specifica giornata di corse (per esempio: veterinario di servizio, medico di servizio, cameramen, maniscalco, addetti alla security, ecc.);
b) operatori ippici legati e collegabili ai cavalli partenti della giornata:
- allenatore o suo delegato;
- guidatori/fantini/amazzoni impegnati nella giornate di corse;
- personale di scuderia (non più di un artiere per ogni cavallo);
- gli autisti dei van per il trasporto dei cavalli;
- proprietario o proprietari del cavallo;
c) veterinari e funzionari di gara (componenti di giuria) incaricati dal MIPAAF;
d) operatori sanitari e veterinari professionisti;
e) Forze dell’Ordine;
f) operatori della stampa
Ed in più si rende noto chi potrà entrare nei centri di allenamento:
Nelle giornate di allenamento possono avere accesso all’impianto ippico le seguenti figure professionali:
g) Dipendenti della società di corse operanti negli ippodromi incluso il personale incaricato per lo svolgimento della specifica giornata di corse (per esempio: veterinario di servizio, medico di servizio, cameramen, maniscalco, addetti alla security, ecc.);
h) un solo proprietario dell’equide;
i) operatori ippici legati e collegabili ai cavalli in allenamento:
- allenatore o suo delegato
- guidatori/fantini/amazzoni impegnati nell’allenamento; personale di scuderia;
gli autisti dei van per il trasporto dei cavall
- operatori sanitari e veterinari professionisti; Forze dell’Ordine.
E’ confermato il divieto di accesso all’ippodromo per:
- il pubblico
- gli operatori non individuati nell’elenco sopra indicato.
Esercizi di ristorazione e bar all’interno dell’ippodromo
Restano valide le disposizioni previste dall’articolo 2, comma 1 , lettera h) del DPCM 1 MARZO 2020, che recita:
‘”h) lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno 1 metro”
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