Ippica, Galoppo, Corse & Allevamento

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domenica, febbraio 02, 2020

San Siro, sale la tensione! I trainer contestano punti del contratto box e chiedono un incontro

Ingresso piste a San Siro. Foto Valentina Schenone
Alta tensione a San Siro. Come riferisce Marco Trentini sul Trotto & Turf, il livello del confronto sulla proposta avanzata da Snaitech per il nuovo contratto box del centro di allenamento di San Siro galoppo sale ancora e arriva al limite di guardia.
Gli allenatori di stanza a Trenno hanno, come annunciato, richiesto un parere legale all'avvocato Giovanni Masala, che pubblichiamo di seguito e che, oltre ad evidenziare alcune delle criticità riscontrate dai trainer nel documento, sottolinea l'assenza di un tavolo di confronto sulla materia, richiedendo allo stesso tempo l'apertura di un confronto fra operatori e Snaitech sui punti contestati. 
Il documento è stato sottoscritto dalla maggior parte dei trainer milanesi che venerdì mattina si sono incontrati per stabilire la strategia ed è stato inviato alla Società. Tutto ciò a una settimana circa dal ventilato stop all'utilizzo delle piste da parte dei cavalli (dovrebbero rimanere nei box?) allenati dai trainer che non abbiano sottoscritto il contratto. 
Di fronte a una situazione che potrebbe sfociare in uno scontro, non si può che auspicare una ricomposizione della vicenda, magari anche attraverso il coinvolgimento di ANG e una mediazione da parte del Ministero, formalmente magari non coin volto direttamente nella vicenda, ma sicuramente interessato vista oltretutto la valenza di San Siro e del suo centro di allenamento nel panorama ippico nazionale.
Di seguito la lettera che riceviamo e pubblichiamo:
Su incarico dei Sig Allenatori, ho esaminato il testo di contratto intitolato contratto di prestazione di servizi e consegnato ai miei clienti affinché provvedessero alla semplice sottoscrizione. I miei assistiti concordano, senza riserve, sulla necessità diporre in atto una regolamentazione scritta dell'uso della struttura ippica, già regolata, dal pagamento delle FattureBox. Non possono invece concordare di essere trattati alla stregua di sudditi e privati della possibilità di contrattare. Il contratto così stipulato, sarebbe certamente annullabile per vizio del consenso, perché ottenuto con la minaccia non già di far valere un diritto, ma per esercitare un potere di supremazia. Ne consegue che la pregiudiziale va rimossa per ripristinare un civile confronto tra le parti ovvero la pretesa di invariabilità del testo proposto, e a tal fine ho individuato alcune pattuizioni proposte che squilibrano gravemente il sinallagma contrattuale.
Sub 3.1) Riduzione a casuale delle modalità di utilizzo delle strutture: Non può essere accettato che tale riduzione sia rimessa alla mera volontà di uno dei con-traenti. La riduzione dei servizi potrà essere giustificata da eventi eccezionali. Si troverà una formula che eviti la nullità della clausola (art.1355 c.c.).
Sub 5.3) Aggiornamento del corrispettivo: Trattasi di clausola nulla, poiché dipende dalla mera volontà discrezionale di una parte(art. 1355 c.c). L'aggiornamento dovrà essere motivato e oggetto di apposita pattuizione.Sub. 
10.3) Risarcimenti e/o indennizzi: La pretesa di negare la responsabilità della concedente in caso di infortuni ai cavalli e/o a persone legittimate, contrasta con gli obblighi propri del locatore, che deve consentire un pieno utilizzo dei beni concessi in uso. Il che presuppone che il locatore mantenga, soprattutto le piste di allenamento, in stato di conservazione tale da garantire l'uso in sicurezza delle strutture.
Sub 11) Durata e recesso anticipato: Non pare compatibile con la durata a tempo indeterminato, la previsione di una facoltà di libero recesso con semplice preavviso di giorni 30. Al contratto è già apposta clausola risolutiva espressa e titolata. Si tratta solo di alcune criticità del testo contrattuale e per-tanto si chiede di formalizzare un incontro anche con l'assistenza dei legali, per ripristinare un corretto rapporto relazionale, nel rispetto degli obblighi imposti alle parti contraenti dall'art. 1337 c.c. Si confida che codesta società voglia apprezzare lo spirito di collaborazione che con queste poche righe si esprime e voglia riporre l'odioso ultimatum di impedire l'uso delle strutture dal 7 febbraio p.v. Tale comportamento è illecito sul piano civilistico, rende annullabile il contratto ed è foriero anche di responsabilità penale. Sorge però il dubbio che l'iniziativa di codesta società abbia lo scopo, non dichiarato apertis verbis, di voler chiudere il centro di allenamento. Si chiede in tal senso una rassicurazione ufficiale e si resta inattesa di concordare data dell'incontro collegiale. AVV. GIOVANNIMASALA
Sottoscritta da: Botti Alduino, Grizzetti Bruno, Borgato Micol, Simondi Nicolò, Fais Cristiano, Signorelli Cristiana, Tommasi Alessandra, Marinoni Laura, Discepolo Renato Giacomo, Tomasini Federica, Urracci Natalino, Nespoli Sabrina, Pacifici Davide, Dettori Diego, Biondi Raffaele e Roberto, Morazzoni Alberto, Marras Giuseppe, Arienti Marinella, Lamberti Giorgia, Ingardo Pasquale, Mattei Angelo, Bonfanti Serena, Verricelli Gianluca, Pulcini Noemi, Iovine Fernando, Berra Massimo, Batzella Luigi, Jack Luigi, Maria Moneta, Antonio Marcialis.

La posizione della SNAITECH arriverà nelle prossime ore e la pubblicheremo su www.mondoturf.net

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