Ippica, Galoppo, Corse & Allevamento

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sabato, dicembre 01, 2018

Mipaaft: Prorogati al 28 Febbraio 2019 i rinnovi delle licenze, colori, certificati etc..

Ufficiale anche la proroga per il rinnovo dei colori, delle licenze e quant'altro, richiesto a gran voce anche attraverso il comunicato che qualche giorno fa l'ANAG, tramite il suo Presidente Riccardo Menichetti, aveva fatto pervenire nelle stanze del Ministero per cercare di venire incontro al delicato momento che vivono i professionisti. 
Qui sotto pubblichiamo il Decreto che, dopo la marea di "visto che", "considerato che", "valutato che", "preso atto che", da disposizione delle regole, scadenza e modalità di rinnovo. Ora c'è tempo fino al 28 Febbraio 2019 per mettersi in regola...
Buona lettura...
RITENUTO, in considerazione delle ragioni suesposte, di dover accogliere le istanze di proroga della scadenza prevista, proposte da operatori ed Associazioni di categoria, al fine di mantenere viva l’attività di corse, l’allevamento e fornire, al contempo, un incentivo di ripresa all’ippica;
VALUTATA, pertanto, l’opportunità di prorogare il termine per la presentazione delle istanze di rinnovo delle autorizzazioni a far correre (colori, nome assunto, nome pubblicitario), prevedendo che:
  • le istanze di rinnovo delle autorizzazioni a correre, in scadenza, devono essere presentate entro il termine del 28 febbraio 2019. Le richieste presentate successivamente alla predetta data sono soggette al pagamento dell’importo dovuto raddoppiato. Tale importo in misura doppia deve essere versato entro il termine ultimo del 30 novembre 2019, pena la decadenza dell’autorizzazione;
  • resta fatto salvo che, in assenza di istanza di rinnovo, non si può prendere parte a corse. Il mancato rispetto di tale disposizione comporta la non erogazione dei relativi premi e il deferimento agli Organi di giustizia sportiva per il distanziamento totale del cavallo dall’ordine di arrivo e l’irrogazione di una sanzione pecuniaria per un importo massimo di € 2.000,00 al proprietario responsabile;
PRECISATO che i certificati di esportazione temporanea di cavalli trottatori già emessi non possono intendersi automaticamente prorogati in virtù della proroga della scadenza dell’autorizzazione a correre dei cavalli di proprietà (rinnovo colori) al 28 febbraio 2019;

RITENUTO, pertanto, necessario che per la partecipazione a corse all’estero dei cavalli trottatori dopo il 31 dicembre 2018 debba essere presentata una nuova apposita richiesta di temporanea esportazione, restando esclusa la possibilità di proroga dei certificati già emessi;

CONSIDERATO che i certificati di temporanea esportazione che saranno emessi a seguito di nuova richiesta avranno scadenza il 28 febbraio 2019 per le scuderie che alla data di presentazione della richiesta non hanno ancora rinnovato i colori per l’anno 2019, mentre la data di validità dei certificati sarà di 6 mesi dall’emissione degli stessi per le scuderie che hanno rinnovato i colori;

RITENUTO, altresì, di dover fissare al 28 febbraio 2019 anche il termine per la presentazione delle istanze di rinnovo delle licenze di allievo guidatore, guidatore, gentleman driver, allenatore, allievi fantini, fantini, aspiranti cavalieri dilettanti e cavalieri dilettanti, stabilendo che, in caso di proposizione della richiesta suddetta successivamente alla data del 28 febbraio 2019, l’importo dovuto sarà raddoppiato, facendo salvo che in assenza di rinnovo dell’autorizzazione non si può prendere parte a corse
DECRETA

Art. 1
E’ prorogato il termine per la presentazione delle istanze di rinnovo delle autorizzazioni a far correre (colori, nome assunto, nome pubblicitario), secondo le seguenti modalità: 
  • le istanze di rinnovo, delle autorizzazioni in scadenza, devono essere presentate entro il termine del 28 febbraio 2019. Le richieste presentate successivamente alla predetta data sono soggette al pagamento dell’importo dovuto raddoppiato. Tale importo in misura doppia deve essere versato entro il termine ultimo del 30 novembre 2019, pena la decadenza dell’autorizzazione;
  • resta fatto salvo che, in assenza di istanza di rinnovo, non si può prendere parte a corse. Il mancato rispetto di tale disposizione comporta la non erogazione dei relativi premi e il deferimento agli Organi di giustizia sportiva per il distanziamento totale del cavallo dall’ordine di arrivo e l’irrogazione di una sanzione pecuniaria per un importo massimo di € 2.000,00 al proprietario responsabile.
  • i certificati di esportazione temporanea di cavalli trottatori con scadenza 31 dicembre 2018 non possono intendersi automaticamente prorogati in virtù della proroga della scadenza dell’autorizzazione a correre dei cavalli di proprietà (rinnovo colori) al 28 febbraio 2019;
  • per la partecipazione a corse all’estero dei cavalli trottatori dopo il 31 dicembre 2018, deve essere presentata nuova apposita richiesta di esportazione. I certificati avranno scadenza 28 febbraio 2019 per le scuderie che alla data di presentazione della richiesta non hanno ancora rinnovato i colori per l’anno 2019, mentre la data di validità dei certificati sarà di 6 mesi dall’emissione degli stessi per le scuderie in regola con il rinnovo dei colori.
Art. 2
E’ prorogato il termine per la presentazione delle istanze di rinnovo delle licenze di allievo guidatore, guidatore, gentleman driver, allenatore, allievi fantini, fantini, aspiranti cavalieri dilettanti e cavalieri dilettanti, secondo le seguenti modalità:
  • le istanze devono essere presentate entro il termine del 28 febbraio 2019. Le richieste presentate successivamente alla predetta data sono soggette al pagamento dell’importo dovuto raddoppiato;
  • resta fatto salvo che, in assenza di istanza di rinnovo, non si può prendere parte a corse.
Qualsiasi violazione sarà sanzionata sulla base di quanto stabilito dalle vigenti norme regolamentari

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